1. Le disposizioni dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, salvo che nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada, e di determinazione forfetaria dell'imposta provinciale di trascrizione si applicano a tutti i veicoli di cui alle lettere n-bis) e n-ter) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, come tali certificati dall'Automotoclub storico italiano o, per i motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana.
2. La proprietà di un veicolo di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.